Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «il personale militare e le Forze di polizia di Stato,» sono sostituite dalle seguenti: «il personale militare, le Forze di polizia di Stato e le Forze di polizia locale,».
      2. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e le Forze di polizia locale».
      3. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di protezione civile,» sono inserite le seguenti: «dei corpi di polizia locale,».
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dipendente dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale si applicano le disposizioni di cui ai titoli I e III del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e successive modificazioni.
      5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 40, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita una apposita classe di rischio, equiparata a quella prevista per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, per il personale dipendente dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale. Con il medesimo decreto sono altresì determinate le tariffe dei relativi premi assicurativi.

 

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